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Modifica del Piano Nazionale di Ripartizione delle
Frequenze
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002
con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle
frequenze;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n.217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2001 n. 447 recante disposizioni in materia di
licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di
telecomunicazioni ad uso privato;
Riconosciuta la necessità di modificare il
piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine di adeguarlo ai
più recenti sviluppi nel campo delle applicazioni Wireless-LAN;
Sentito il Consiglio Superiore Tecnico delle
poste e telecomunicazioni;
Sentiti gli organismi di cui all’articolo 3,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 233;
Udito il parere dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), punto
1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. espresso in data 23 dicembre 2002:
Decreta:
Art. 1
a) L’allegato “NOTE” al vigente Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze è così modificato:
158 In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(01)07 frequenze
della banda 2.400-2.483,5 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo
per usi civili da reti locali mediante apparati a corto raggio per la
trasmissione di dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro
(R-LAN) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della
CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Tali utilizzazioni non debbono causare
interferenze alle utilizzazioni dei servizi presenti in tabella, né
possono pretendere protezione da tali utilizzazioni. Tali applicazioni,
relativamente all’uso privato, rientrano negli scopi di cui al dPR 5
ottobre 2001, n. 447, articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2.2) ad
eccezione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b). Per
quanto riguarda l’uso pubblico, lo stesso sarà disciplinato con
un’apposita regolamentazione.
184 In accordo con la decisione ERC/DEC/(99)23 della CEPT,
frequenze della banda 5.150-5.350 MHz possono essere impiegate ad uso
collettivo per usi civili da apparati a corto raggio per la
trasmissione dati ad alta velocità all'interno di edifici (sistemi
HIPERLAN) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della
CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Nel loro esercizio tali sistemi non
debbono causare interferenze alle utilizzazioni dei servizi previsti in
tabella, né possono pretendere protezione da tali utilizzazioni. Tali
applicazioni, relativamente all’uso privato, rientrano negli scopi di
cui al dPR 5 ottobre 2001, n. 447, articolo 5, comma 1, lettera b),
numero 2.2) ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1,
lettera b). Per quanto riguarda l’uso pubblico, lo stesso sarà
disciplinato con un’apposita regolamentazione.
190A In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(99)23 la banda
di frequenze 5.470-5.725 MHz può essere impiegata, ad uso collettivo,
per usi civili, da apparati a corto raggio per la trasmissione dati ad
alta velocità (sistemi HIPERLAN) aventi le caratteristiche tecniche
della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Nel loro
esercizio tali sistemi non debbono causare interferenze alle
utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, né possono pretendere
protezione da tali utilizzazioni.
Inoltre l’impiego delle HIPERLAN può essere autorizzato soltanto se sono
garantite le seguenti prestazioni:
a) il trasmettitore deve essere dotato di un
sistema di controllo di potenza che assicuri un fattore di mitigazione
di almeno 3 dB;
b) la selezione dinamica della frequenza
associata con il meccanismo di scelta del canale deve assicurare una
distribuzione uniforme del carico sui 255 MHz della banda in questione.
Tali applicazioni, relativamente all’uso privato, rientrano negli scopi
di cui al dPR 5 ottobre 2001, n. 447, articolo 5, comma 1, lettera b),
numero 2.2) ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1,
lettera b). Per quanto riguarda l’uso pubblico, lo stesso sarà
disciplinato con un’apposita regolamentazione.
b) errata corrige:
L’allegato “TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE” è così modificato nelle colonne
“UTILIZZAZIONI” e “NORMATIVA INTERNAZIONALE”:
|
BANDA DI
FREQUENZE
MHz |
SERVIZIO |
GESTORE |
UTILIZZAZIONI |
NORMATIVA
INTERNAZIONALE |
|
436,0000 -
438,0000 |
FISSO
81 101A |
Ministero
comunicazioni |
-Reti fisse ad
uso privato
-telemetria
- Ponti
radio monocanali e sistemi rurali multiaccesso per collegamento di
abbonato |
|
|
Radioamatore
via satellite |
Ministero
comunicazioni |
|
|
|
Radiolocalizzazione |
Ministero
difesa |
|
|
|
BANDA DI
FREQUENZE
MHz |
SERVIZIO |
GESTORE |
UTILIZZAZIONI |
NORMATIVA
INTERNAZIONALE |
|
446,0000 -
448,0000 |
FISSO
81 101C 102 |
Ministero
comunicazioni |
- Reti fisse ad
uso privato
-PMR 446
- Ponti
radio monocanali e sistemi rurali multiaccesso per collegamento di
abbonato |
ERC/DEC/(98)25
ECC/DEC/(02)03 |
|
Radiolocalizzazione
102 |
Ministero
difesa |
|
|
|
448,0000 –
450,0000 |
FISSO
81 101C 102 |
Ministero
comunicazioni |
- Reti fisse ad
uso privato
|
ECC/DEC/(02)03 |
|
Radiolocalizzazione
102 |
Ministero
difesa |
|
|
|
BANDA DI
FREQUENZE
MHz |
SERVIZIO |
GESTORE |
UTILIZZAZIONI |
NORMATIVA
INTERNAZIONALE |
|
5470,0000 -
5650,0000 |
RADIONAVIGAZIONE MARITTIMA
190A 191 |
Ministero
comunicazioni
Ministero
difesa |
|
|
|
RADIOLOCALIZZAZIONE
190A
191 |
Ministero
difesa |
|
|
Art. 2
Il testo di cui all’Art. 1integra quello approvato con decreto
ministeriale dell’8 luglio 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20.02.2003
Il
Ministro
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